Art. 2.

      1. Il progetto di recupero di cui all'articolo 1 è consentito solo con riferimento ad unità immobiliari che abbiano destinazione residenziale secondo le norme urbanistiche vigenti alla data della notifica del progetto di recupero di cui all'articolo 6, che non siano utilizzate a fini residenziali e siano al medesimo fine utilizzabili soltanto a seguito di opere di restauro o di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione.